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Trasferte, fatture facilitate

di Benedetto Santacroce

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7 ottobre 2008

Spese alberghiere e di ristorazione deducibili senza limiti per i contribuenti minimi e per gli amministratori, mentre scontano il limite del 75% quelle relative alle trasferte dei soci di Snc. Per l'esercizio della detrazione la fattura va intestata al solo acquirente del servizio. Sono queste le indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti posti dal Sole 24 Ore sul tema del trattamento fiscale dei costi per vitto e alloggio. I chiarimenti, che troveranno presto spazio in un intervento di prassi, rappresenta un importante tassello verso la definizione dell'assetto normativo scaturito dalla manovra d'estate.

La disposizione base
Il decreto legge, per evitare all'Italia le conseguenze di una procedura comunitaria di messa in mora, ha sancito la soppressione della limitazione alla detrazione dell'Iva sulle prestazioni di servizi indicate in precedenza. Per sterilizzare gli effetti di questa disposizione sul gettito, il legislatore, intervenendo sul comma 5 all'articolo 109 del Tuir, ha disposto la riduzione al 75% della deducibilità degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio, tranne nel caso in cui siano sostenuti a beneficio di dipendenti o collaboratori in trasferta. Per chiarire la portata della modifica, l'amministrazione ha diffuso la circolare 53/E/2007, che tuttavia ha solo in parte affrontato i temi più caldi.

I chiarimenti
In particolare, nella prassi, non viene sciolto il nodo degli amministratori, così che si attendevano posizioni ufficiali attorno al trattamento dei costi di trasferta da questi sostenuti. Tenuto conto che questi soggetti sono legati all'impresa da un rapporto professionale la cui natura è senz'altro di collaborazione, l'Agenzia ha ritenuto la fattispecie riconducibile alle ipotesi di esclusione menzionate all'articolo 95, comma 3 del Tuir: alle spese per le trasferte degli amministratori non è applicabile la limitazione della deducibilità.
Sorte opposta spetta, invece, ai soci di società di persone, che, non essendo né dipendenti né collaboratori, non sono riconducibili alle ipotesi soggettive menzionate nella disposizione: i rimborsi spese loro erogati non possono beneficiare della deducibilità totale, ma scontano il limite del 75 per cento.
Nel silenzio delle Entrate, qualche perplessità era sorta anche a proposito dei contribuenti minimi. In linea con precedenti pronunce, l'amministrazione ha confermato come non possano trovare applicazione le norme del Tuir che limitano la deducibilità di talune componenti di costo, per cui, nel rispetto del principio di inerenza, le spese di vitto e alloggio si possono dedurre per l'intero importo.
Incertezze erano state segnalate anche a proposito dei documenti necessari per la detrazione. Nella circolare 53/E, viene richiesta la cointestazione della fattura, senza ulteriore specificazione sulle modalità. L'Agenzia ha chiarito che quando non c'è coincidenza tra il soggetto che acquista il servizio (per esempio il datore di lavoro) e colui che materialmente ne usufruisce (per esempio il dipendente), la fattura va intestata al beneficiario della detrazione. I dati dei fruitori della prestazione dovranno essere indicati nella fattura o riepilogati in un'apposita nota allegata. Questa precisazione semplifica gli adempimenti a carico degli operatori, in quanto esclude la necessità dell'emissione di un singolo documento per ciascun fruitore della prestazione, così come non obbliga all'elencazione delle generalità nella fattura. L'onere della cointestazione è soddisfatto con la semplice allegazione di una nota – che, si ritiene, possa essere rappresentata anche dal riepilogo spese della trasferta – espletabile direttamente in sede di registrazione contabile.

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